Corrispettivi, il nuovo tracciato evita il raddoppio d’imposta con la fattura.
A partire dal 1 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate richiederà l’obbligo di adeguamento di tutti i Registratori Telematici alle nuove specifiche per l’invio dei corrispettivi.
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi, per la totalità dei soggetti passivi Iva all’articolo 22 del Dpr 633/1972, renderà possibile a tutti l’acquisizione automatica degli stessi all’interno del gestionale dove viene elaborata la contabilità. Sia essa tenuta direttamente dall’esercente stesso, sia essa tenuta dal suo consulente contabile e fiscale.
Le richieste di automatizzare l’importazione dei corrispettivi in contabilità da parte dei clienti delle software house sono state davvero molte in questi ultimi mesi, tuttavia alcune difficoltà tecniche ne hanno rallentato finora l’adozione. I diversi problemi rilevati sono tuttavia in via di superamento, grazie anche alle attività di coordinamento poste in essere da AssoSoftware, che da una parte ha veicolato all’agenzia delle Entrate le segnalazioni delle software house circa i limiti dell’attuale tracciato Xml utilizzato dai registratori telematici (versione 6.0 – novembre 2017), mentre dall’altra ha fatto richiesta all’agenzia delle Entrate di poter acquisire i dati dei corrispettivi non solo tramite scaricamento manuale da parte degli operatori dal portale Fatture & Corrispettivi, ma anche tramite sistemi di consegna automatica che possano operare con modalità simili a quelle della fatturazione elettronica.
Le novità del nuovo tracciato Xml (versione 7.0 – marzo 2020)
In relazione ai limiti del tracciato Xml utilizzato finora dai registratori telematici, va segnalato che esso è stato recentemente adeguato proprio per permettere una più corretta e completa elaborabilità dei dati. In particolare il provvedimento delle Entrate 1432217/2019 ha stabilito che (paragrafo 4.2) «al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, a partire dal 1° marzo 2020 è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017” o, in alternativa, secondo le specifiche previste dall’allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – marzo 2020”. A partire dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato tecnico denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – marzo 2020».
Il nuovo tracciato «Versione 7.0 – marzo 2020» che dal 1° marzo 2020 affiancherà quello attuale e che dal 1° luglio 2020 lo sostituirà definitivamente, permetterà di superare alcune delle attuali limitazioni, tra le quali la duplicazione d’imposta per i corrispettivi, nel caso in cui poi segua la fattura elettronica richiesta dal cliente. Il tutto in attesa che l’agenzia delle Entrate decida di rendere disponibili i servizi di consegna dei corrispettivi telematici, che renderebbero completamente automatizzabili le operazioni di registrazione dei corrispettivi.
Rimane purtroppo ancora non completamente risolto il problema dell’anticipo e della duplicazione d’imposta, per i corrispettivi dei ristoranti pagati con ticket restaurant – per i quali dovrebbe rilevare, sia ai fini Iva che delle imposte dirette non il corrispettivo, bensì l’importo fatturato alla società di gestione del ticket – in quanto non tutti i registratori telematici (soprattutto quelli dei supermercati che li accettano) sono in grado di escluderli in modo automatico dai corrispettivi soggetti ad Iva ed inserirli tra quelli per i quali verrà emessa fattura.
GRAZIE.

FATTURE ESTERE

Le comunichiamo che a decorrere dall’1.7.2022 è entrato in vigore l’obbligo di emettere autofattura (secondo il formato previsto per la fattura elettronica), con conseguente invio allo Sdi, per ogni singola fattura di acquisto ricevuta da soggetti “non residenti” in Italia (esempio: Facebook, Google, ecc…….)

Inoltre occorre emettere autofattura (secondo il formato previsto per la fattura elettronica), con conseguente invio allo Sdi, anche per ogni singola fattura di acquisto ricevuta in regime di reverse charge ai sensi dell’art. 17, DPR n. 633/72

Restando a disposizione porgiamo cordiali saluti

FE
L’Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per far partire, dal prossimo primo gennaio 2020, la lotteria degli scontrini. Le regole riguardano sia la trasmissione tramite registratore telematico sia l’utilizzo della procedura web dell’Agenzia delle Entrate per ottemperare gratuitamente all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Lotteria degli scontrini, a cosa serve il codice Dal primo gennaio 2020 i negozianti comunicheranno i corrispettivi e i dati tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate. Sarà il cliente a decidere se vuole partecipare o meno all’estrazione dei 3 premi mensili della lotteria degli scontrini e del premio annuale fino a un milione di euro. Per farlo, dovrà richiedere un “codice lotteria” – scaricabile dal portale della lotteria stessa – e presentarlo al venditore al momento dell’acquisto. Il negoziante, su richiesta del cliente, dovrà inserire il codice cliente / lotteria nel registratore telematico per consentire la partecipazione alla lotteria e a fine giornata trasmetterà gli scontrini elettronici all’Agenzia delle Entrate. In una nota, l’Agenzia specifica che dal provvedimento “sono esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie”. Come verranno trasmessi gli scontrini Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini. In particolare – specifica l’Agenzia – nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera, i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate. I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate, poi, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali. Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico (RT, un registratore di cassa che può connettersi a internet), oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online”

TRASMISSIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA DEI CORRISPETTIVI
Come utilizzare il bonus del 50% sul costo d’acquisto fino a un massimo di 250 euro.
Si avvicina la prima scadenza fissata per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica obbligatoria dei corrispettivi giornalieri:
• dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000 ;
• dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, indipendentemente dal volume d’affari e dal tipo di attività.
Dalle stesse date non saranno più utilizzabili ricevute fiscali e/o scontrini manuali cartacei, e le aziende saranno chiamate ad adeguare o sostituire i propri misuratori fiscali.
Per ogni registratore di cassa è possibile beneficiare di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 € per l’acquisto, o di 50 € sui costi di adattamento, se la spesa è sostenuta nel 2019 o nel 2020.
Si tratta di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale.
È necessario che la spesa venga pagata con modalità tracciabile (assegno, bonifico, addebito diretto in c/c) e che l’attivazione ed identificazione del registratore di cassa risulti inserita sul sito dell’Agenzia Entrate, attività di competenza del venditore dell’apparecchio.
Il modello F24 con l’utilizzo del credito dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che ha a tal fine istituito il codice tributo “6899”.

si-ba news invio telematico

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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 1 gennaio 2019 tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate. Questo obbligo fiscale coinvolge TUTTI. Anche tu dovrai adeguarti!
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Sei invitato a contattarci o venire a trovarci nei nostri uffici in forma GRATUITA per capire come funziona e cosa devi fare!

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